La vita del malato nel dettato costituzionale

di Rocco Buttiglione

C’è oggi in Italia un pericoloso tentativo di sequestro della Costituzione da parte di alcune tendenze politiche e culturali che presentano come evidenti e indiscutibili alcune letture ed interpretazioni che sono, invece, per lo meno problematiche. Ciò avviene pure nel settore delicatissimo del diritto di rifiuto di cure mediche salvavita sia in forma diretta sia attraverso una dichiarazione di volontà scritta, anche eventualmente affidata alla tutela di un fiduciario. Si dice: esiste un diritto costituzionalmente protetto ed incondizionato a disporre di sé stessi. Di conseguenza, una legge sulle "dichiarazioni di fine vita" o sul "testamento biologico" non potrebbe non contenere il riconoscimento anche di pratiche direttamente, o almeno indirettamente, eutanasiche. Di più: trattandosi di un diritto costituzionale esso varrebbe anche in carenza di una nuova legge e le Corti ordinarie avrebbero il diritto, anzi il dovere, di tutelarlo anche in deroga alla legislazione vigente. Ma è proprio così? Il testo che viene citato è l’articolo 32 della Costituzione. Esso recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Vediamo: la salute è "un diritto dell’individuo ed un interesse della collettività". Risalta un aspetto fondamentale della nostra Costituzione: essa riconosce un diritto individuale e al tempo stesso lo contempera con un interesse collettivo. Il diritto individuale non è illimitato, l’uomo è un essere fatto per vivere in una comunità ed il modo in cui esercitiamo la nostra libertà riguarda inevitabilmente anche tutti gli altri membri della collettività e la collettività come tale. Per di più, il diritto di cui si parla non è il diritto alla libera disponibilità del proprio corpo, ma il diritto alla salute. Il diritto alla salute non comprende il diritto al suicidio o il diritto a danneggiare la propria salute. E’, invece, il diritto a tutelare la propria salute. La frase successiva rafforza e conferma questa impressione: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Si era negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra Mondiale in cui esperimenti medici erano stati condotti da scienziati nazisti su essere umani considerati "inferiori" senza il loro consenso e spesso con grave pregiudizio della salute e della vita. Si volevano impedire simili indegnità. Il testo, comunque, non dice che non è possibile imporre trattamenti sanitari e non presuppone affatto un diritto (illimitato) alla piena disponibilità del proprio corpo in modo arbitrario. Dice anzi esplicitamente che questo diritto può essere limitato con una disposizione di legge. La Costituzione ci dice che di queste cose si dispone con legge, instituendo in questo ambito una "riserva di legge". Proprio per questo è del tutto inaccettabile che si faccia valere contro la legge un preteso diritto assoluto alla disponibilità arbitraria sulla propria salute. Rimane l’ultima parte dell’articolo: "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Anche qui non è difficile immaginare a cosa pensassero i padri costituenti; non si può costringere una persona a trattamenti degradanti, che ne compromettano la salute o ne distruggano la vita, nemmeno nel caso in cui ne derivi un utile per la collettività. Non si possono fare sperimentazioni mediche senza cautele adeguate a salvaguardare la vita e la salute dei soggetti sui quali si svolge la sperimentazione. Questi devono trarre dalla sperimentazione un vantaggio per la loro salute (almeno potenzialmente) o almeno non devono in nessun caso subire un danno. Certo, può capitare che qualcuno decida, anche sulla base della sua personale visione del mondo, che alcuni tipi di vita (per esempio quello di paziente in coma persistente) sono contrari alla dignità della persona umana e che quindi sia giusto in quei casi rifiutare i trattamenti sanitari o anche solo l’assistenza e cura che alimentano la vita. Quello che non è giusto, e non è la vita, è attribuire questa visione del mondo alla Costituzione della Repubblica e pretendere di imporla alla collettività nazionale con l’autorità del testo costituzionale. Come è ovvio, vi sono anche molti italiani (forse la maggioranza) che credono sia contrario alla dignità della persona umana privarla di ogni assistenza per farla morire. Costoro non sono fuori della Costituzione o in contrasto con la Costituzione. E’ probabile che siano assai vicini alla visione propria dei Padri Costituenti. Si può certo sostenere che la società è cambiata e che nuove regole sono necessarie. Non si può sequestrare, dicevamo, la Costituzione, che è di tutti, a sostegno della propria particolare e discutibilissima visione. Ci rimane da chiarire un’ultima questione. Se non esiste un diritto costituzionalmente tutelato al rifiuto arbitrario di qualunque trattamento sanitario, dovremo trarre la conseguenza che è possibile imporre ad un paziente un trattamento salvavita contro la sua volontà? Se per farlo diventa necessario fargli violenza, questo è certamente lesivo della sua dignità e quindi inaccettabile. In questo caso la legge riconosce non la giustezza della posizione del paziente ma il limite fattuale del proprio potere.